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Ferie della Colf
Di Admin (del 27/04/2010 @ 22:17:56, in Economia, linkato 3354 volte)

Indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore domestico ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi (dal lunedì al sabato, escluse le domeniche e le festività infrasettimanali), da fruire preferibilmente, tenendo conto delle esigenze del datore di lavoro, nel periodo giugno-settembre. Durante il periodo di ferie al lavoratore spetta, per ogni giornata, un ventiseiesimo della retribuzione mensile, comprensiva della eventuale indennità sostitutiva per il vitto e per l’alloggio. In caso di retribuzione oraria occorre prendere a riferimento il numero di ore effettuate nel mese precedente e dividerle per 26, ottenendo così il numero di ore equivalente ad un giorno di ferie.

Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti.

Durante il periodo di ferie, il lavoratore ha diritto, per ogni giornata, ad 1/26 della retribuzione mensile, comprensiva della eventuale quota sostitutiva per vitto e alloggio.

In caso di licenziamento o dimissioni spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi dei periodi di ferie quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato.

Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana cha abbia la necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio.

Esempio:

Per un lavoratore che effettua un orario di 12 ore settimanali e che nel mese immediatamente precedente alle ferie ha lavorato in totale 52 ore (considerando un mese composto da quattro settimane e due giorni), il numero di ore equivalente per ogni giorno di ferie si ottiene dividendo il numero delle ore lavorate (52) per 26, cioè 2: considerando una retribuzione oraria di 8,66 €, possiamo calcolare che ogni giorno di ferie deve essere retribuito con 8,66 € x 2 = 17,32 €.
Il datore di lavoro e' tenuto al versamento dei contributi anche durante le ferie, con le solite modalita'. Al lavoratore che non ha raggiunto un anno di servizio spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato (si considera mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario). Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento ne' durante il periodo di malattia o infortunio. Per calcolare le ferie, le frazioni di anno si calcolano in dodicesimi e si arrotondano sempre per eccesso.
 
Il periodo di ferie non matura durante il periodo di prova.
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