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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
 
 
Di Admin (del 27/04/2010 @ 23:16:20, in Economia, linkato 3344 volte)

Il vitto e l'alloggio fanno parte della retribuzione mensile.


Normalmente non vengono espressi in valore monetario e sommati alla paga mensile, poiché il lavoratore durante la prestazione lavorativa ne usufruisce in natura.


Tali valori convenzionali sono utili per il calcolo della retribuzione mensile convenzionale, per il calcolo delle ferie, 13^mensilità e TFR, nonché ai fini della determinazione dell’importo del contributo INPS da versare.
 

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Di Admin (del 27/04/2010 @ 22:17:56, in Economia, linkato 3329 volte)

Indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore domestico ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi (dal lunedì al sabato, escluse le domeniche e le festività infrasettimanali), da fruire preferibilmente, tenendo conto delle esigenze del datore di lavoro, nel periodo giugno-settembre. Durante il periodo di ferie al lavoratore spetta, per ogni giornata, un ventiseiesimo della retribuzione mensile, comprensiva della eventuale indennità sostitutiva per il vitto e per l’alloggio. In caso di retribuzione oraria occorre prendere a riferimento il numero di ore effettuate nel mese precedente e dividerle per 26, ottenendo così il numero di ore equivalente ad un giorno di ferie.

Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti.

Durante il periodo di ferie, il lavoratore ha diritto, per ogni giornata, ad 1/26 della retribuzione mensile, comprensiva della eventuale quota sostitutiva per vitto e alloggio.

In caso di licenziamento o dimissioni spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi dei periodi di ferie quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato.

Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana cha abbia la necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio.

Esempio:

Per un lavoratore che effettua un orario di 12 ore settimanali e che nel mese immediatamente precedente alle ferie ha lavorato in totale 52 ore (considerando un mese composto da quattro settimane e due giorni), il numero di ore equivalente per ogni giorno di ferie si ottiene dividendo il numero delle ore lavorate (52) per 26, cioè 2: considerando una retribuzione oraria di 8,66 €, possiamo calcolare che ogni giorno di ferie deve essere retribuito con 8,66 € x 2 = 17,32 €.
Il datore di lavoro e' tenuto al versamento dei contributi anche durante le ferie, con le solite modalita'. Al lavoratore che non ha raggiunto un anno di servizio spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato (si considera mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario). Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento ne' durante il periodo di malattia o infortunio. Per calcolare le ferie, le frazioni di anno si calcolano in dodicesimi e si arrotondano sempre per eccesso.
 
Il periodo di ferie non matura durante il periodo di prova.
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Di Admin (del 27/04/2010 @ 22:15:13, in Economia, linkato 51121 volte)

Retribuzione oraria effettiva per colf e badanti.

Partendo dalla retribuzione mensile, si determina la retribuzione oraria effettiva come segue:

  • si moltiplica la retribuzione mensile per 13
  • si divide l’importo ottenuto per 12
  • si divide per le ore mensili

Partendo dalla retribuzione oraria, si determina la retribuzione oraria effettiva come segue:

  • si determina il rateo orario della 13^, dividendo la paga oraria per 12
  • si aggiunge la paga oraria all’importo ottenuto

Considerando che, in media, una mensilità e' composta da  4,33 settimane, ossia 52 (n. settimane annue) : 12 (n. mensilità annue) = 4,33, e' possibile individuare una media delle ore contributive trimestrali,  moltiplicando le ore di lavoro settimanali per 4,33 per 3.

Il calcolo della retribuzione oraria effettiva e' essenziale nel caso in cui il rapporto di lavoro sia fino a 24 ore settimanali.

Per tale calcolo all'ora oraria convenuta va sommata, come gia' detto, anche la quota di tredicesima (8,33% della quota oraria) e, dove applicabile, la quota di vitto e alloggio per i lavoratori conviventi.
 
Esempio: se la retribuzione oraria convenuta è di 5,45 Euro l'importo deve essere aumentato della quota di 13a dunque 5,45 * 1,0833 = 5,90 Euro. Se il lavoratore è anche convivente l'importo orario deve essere aumentato anche della quota convenzionale di vitto e alloggio di ogni giornata lavorativa quindi, ad esempio, per un mese di 22 giorni lavorativi (nell'esempio il lavoratore svolge il proprio compito dal lunedì al venerdi) la quota da aggiungere ai 5,90 Euro ottenuti sarà la seguente:
 
4,77 (valore nel 2008) * 22 = 104,94, diviso le ore lavorative del mese, esempio 176, la quota oraria da aggiungere risulta 0,5962 (104,94 diviso 176).
 
La quota di retribuzione oraria effettiva diventa dunque
5,90 + 0,5962 = 6,4962

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Di Admin (del 27/04/2010 @ 21:00:45, in Economia, linkato 1356 volte)

Tredicesima

Spetta indipendentemente dall’orario giornaliero e dal numero di giorni settimanali in cui si effettua la prestazione lavorativa.
La tredicesima mensilita' corrisponde ad un dodicesimo dell’intera retribuzione annua, che i datori di lavoro devono pagare ai loro collaboratori familiari entro il mese di dicembre (entro le festivita' natalizie). La tredicesima matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto.

Esempio:
Per un lavoratore che ha lavorato dal 1 aprile al 31 dicembre con una retribuzione mensile di 700€ il calcolo è: 700 € x 9(mesi lavorati):12 = 525 €
 
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Di Admin (del 27/04/2010 @ 20:38:52, in Economia, linkato 6411 volte)

Come si calcola, partendo dal lordo orario lo stipendio lordo mensile di una colf ?

Semplice...

Supponiamo che la paga oraria lorda sia 6,5 euro e che faccia 16 ore settimanali, allora:

16ore * 4.33 (coeff fisso)=69.28 *6.50=450.32

4,33 e' il coefficiente convenzionale di settimane in un mese.

Per ricavare la paga annuale ?

Supponendo che lavori 12 mesi annui basta moltiplicare per 12 (tot = 5403,84).

Per calcolare il tfr si divide per 13,5

5403,84/13.5= 400.28

Saluti.

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Di Admin (del 27/04/2010 @ 02:50:28, in Economia, linkato 2426 volte)
Festività

Sono considerate festività le seguenti giornate:

  • 1° gennaio
  • 6 gennaio
  • lunedì di pasqua
  • 25 aprile
  • 1° maggio
  • 2 giugno
  • 15 agosto
  • 1° novembre
  • 8 dicembre
  • 25 dicembre
  • santo patrono
  • 26 dicembre

In caso di festività coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in un'altra giornata da concordare o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione mensile comprensiva della quota del vitto e dell'alloggio (se corrisposti), vale a dire:

Retribuzione oraria x ore contrattuali settimanali x 4,33  = 1/26 Retribuzione mensile
26

in aggiunta, se spettanti, le indennità di vitto ed alloggio.

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Di Admin (del 27/04/2010 @ 01:39:40, in Economia, linkato 10551 volte)

Per il calcolo dei contributi si parte dalla paga oraria effettiva.

Va considerato che, in media, una mensilità e' composta da  4,33 settimane, ossia 52 (n. settimane annue) : 12 (n. mensilità annue) = 4,33, e' quindi possibile individuare una media delle ore contributive trimestrali,  moltiplicando le ore di lavoro settimanali per 4,33 per 3.

Il calcolo della retribuzione oraria effettiva e' essenziale nel caso in cui il rapporto di lavoro sia fino a 24 ore settimanali.

L’INPS ha stabilito che in ogni trimestre vanno computate le ore retribuite nelle settimane intere (domenica-sabato), i cui sabati cadono all’interno del trimestre stesso.

Pertanto, il I° Trimestre dell’anno, può anche aver inizio alla fine dell’anno precedente.

Ad esempio, il  I° Trimestre 2009 ha avuto inizio il 28 dicembre 2008, in quanto l’ultimo sabato che rientra nel IV° Trimestre 2008 era il 27 dicembre

Il totale delle settimane contributive annue sono 52, quindi ciascun trimestre è costituito da 13 settimane

Esempio 1 - calcolo di un versamento trimestrale (fino a 24 ore settimanali):

 

Orario settimanale: 18 ore Retribuzione oraria : € 6,20
Giorni di lavoro settimanale: 3 Nessuna indennità di vitto e alloggio

Paga Oraria

€ 6,20

totali ore trimestrali:

18 x 52 : 12 x 3 = 234 ore
oppure

18 x 13 = 234 ore
Retribuzione oraria effettiva:

€ 6,20 x 13 : 12 = € 6,72

Totale contributo da versare:

€ 1,34 x 234 = € 313,56

Di cui a carico della lavoratrice

€ 0,32 x 234 = € 74,88

 

Esempio 2 - calcolo di un versamento trimestrale (fino a 24 ore settimanali):


Orario settimanale: 18 ore Retribuzione oraria: € 6,20
Giorni di lavoro settimanale: 3 Con indennità di vitto (solo pranzo)

Paga Oraria percepita:

€ 6,20

Totale ore trimestrali:

18 x 52 : 12 x 3 = 234 ore
oppure

18 x 13 = 234 ore
Valore orario di un pasto:

1,709 x 39 = 66,65 : 234 = € 0,28
oppure

1,709 x 3 = 5,13 : 18 = 0,28
Retribuzione oraria effettiva: (€ 6,20 + € 0,28) x 13 : 12 = € 7,02
Totale contributo da versare: € 1,34 x 234 = € 313,56
Di cui a carico della lavoratrice € 0,32 x 234 = € 74,88

 

Esempio 3 - calcolo di un versamento trimestrale (oltre le 25 ore settimanali):


Orario settimanale 44 ore Retribuzione oraria € 6,20 (irrilevante)
  Nessuna indennità di vitto e alloggio (irrilevante)

Totali ore trimestrali:

44 x 52 : 12 x 3 = 572 ore
oppure

44 x 13 = 572 ore
Totale contributo da versare:

€ 0,98 x 572 = € 560,56

Di cui a carico della lavoratrice

€ 0,23 x 572 = € 131,56

 

Ai fini contributivi i giorni di ferie vengono conteggiati come segue:

  • considerare il numero di ore lavorate nelle 4 settimane precedenti l’inizio delle ferie
  • dividere questo numero per il numero fisso 24
  • ciò che si ottiene e' il numero di ore giornaliere da assoggettare al contributo convenzionale per ciascun giorno di ferie
  • si moltiplica l’importo ottenuto per i giorni di ferie goduti

Scadenze:

Le scadenze di versamento sono trimestrali:

  • dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre (gennaio-marzo)
  • dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre (aprile-giugno)
  • dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre (luglio-settembre)
  • dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre (ottobre-dicembre)
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Di Admin (del 27/04/2010 @ 00:27:29, in Economia, linkato 2679 volte)

Quando si ha una cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio, se presente, e diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sono incrementate dell'1,5% annuo, mensilmente riproporzionato e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso.

I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato.

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