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 Nave nel Mare... di Admin
 
 
Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
 
 
Di Admin (del 29/07/2010 @ 22:38:06, in Salute, linkato 23 volte)

Sembrerebbe proprio di no.. e non solo ai castelli ma in molte zone d'Italia.

Molti italiani lo ignorano, ma l'acqua che esce dai rubinetti delle loro case non sarebbe potabile ma lo e' diventata "per deroga".

Sempre in base a questo principio delle deroghe molti comuni consigliano di non far bere l'acqua ai minori di anni 14 !

La legge piu' restrittiva sulla presenza di inquinanti e metalli pesanti e a tutela della salute e' entrata in vigore nel 2001 e da allora 13 Regioni su 20 hanno fatto richiesta al ministero della Salute per consentire dichiarare bevibile la propria acqua, nonostante gli sforamenti.

Tra i paesi europei l'Italia e' quello che (denuncia della Ue) ha approvato piu' richieste di deroga (quando c'e' da primeggiare su queste cose...). Arsenico, boro, fluoro, nitrati, vanadio e trialometani le sostanze i cui livelli piu' spesso “eccedono” per colpa soprattutto dell'origine vulcanica del nostro territorio.

Nei casi in cui l'acqua non sia potabile esiste la scappatoia delle deroghe. Lo prevede la stessa legge 31/01, adeguamento di una direttiva europea (ma perche' ci muoviamo sempre e solo se spinti dalla comunita' europea ?) c he concede ai Comuni di fare richiesta di deroga alla Regione, che a sua volta gira al ministero della Salute, che, sentito il Consiglio superiore di sanita', concede che l'acqua venga comunque destinata “a uso umano” e bevuta, ma a certe condizioni; tra queste, la presentazione di un piano di interventi per bonificare le acque e l'impegno a informare la cittadinanza del problema.

Inutile dire che tale informazione alla cittadinanza si limita ad avvisi che alla fine restano sconosciuti ai piu'. Questa storia va avanti da circa 9 anni senza che si siano fatti sostanziali passi in avanti (a parte rare eccezioni).

Da quest'anno per le "deroghe" i Comuni dovranno attendere la valutazione del comitato scientifico Scher dell'Unione europea, che si esprimera' sulla validita' dei piani di intervento e dal 2012 non avranno più scappatoie. Insomma un'altra volta ci voleva la comunita' europea per mettere "soluzione" ad un problema che dura anni.

Nel lazio sono ben dodici i comuni che risentono di questo problema:

Albano laziale
Ariccia
Castelgandolfo
Castelnovo di Porto
Cerveteri
Ciampino
Genzano
Lanuvio
Lariano
Tolfa
Trevignano
Velletri

Queste le sostanze nocive:

Arsenico: Anzio, Nettuno, Lariano (Rm), Latina, Aprilia, Cisterna, Cori, Sermoneta, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze, Privernio, (Lt).
Trialometani: Civitavecchia e Santa Marinella (Rm).
Arsenico, fluoruro, vanadio e selenio: tutti i comuni appartenenti all’Ambito territoriale 1 (la provincia di Viterbo), Civitavecchia, Santa Marinella (Rm), Magliano Sabina (Ri).
Per arsenico, fluoruro e vanadio: Ciampino, Albano Laziale, Lanuvio, Castel Gandolfo, Genzano, Velletri, Ariccia (Rm).
Per arsenico e fluoruro: Trevignano Romano, Tolfa, Cerveteri (Rm).

La cosa che personalmente mi sconvolge e' che comuni come Ariccia all'avanguardia rispetto a molti comuni (vedi raccolta differenziata dei rifiuti) ancora non sia riuscito ad ottenere risultati efficaci su questo grave problema.

Come dicevo all'inizio non e' solo il Lazio ad avere questo problema ma tutta l'Italia.

Spero che questi problemi siano risolti il prima possibile, ma tanto sappiamo che si risolveranno completamente solo nel 2012 quando la comunita' europea imporra' uno stop definitivo all'Italia.

Allora aveva ragione qualcuno di mia conoscenza a dire che bere l'acqua fa male.. meglio bere solo vino !!!
Specie se e' "vino delli castelli" !!

 http://www.aslromah.it/cittadino/cittadino/pdf/AVVISO%20ALLA%20CITTADINANZA%202009%20Ariccia_.pdf

Avviso Cittadinanza

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Di Admin (del 29/07/2010 @ 21:48:15, in Musica, linkato 15 volte)

".. grazie per avermi spezzato il cuore.. finalmente la luce riesce a entrare.."

Troppo bella questa canzone di Irene Grandi e purtroppo molti si ritroveranno in questa canzone...

Il brano e' intitolato "Alle porte del sogno"...

Vedi su Youtube

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Di Admin (del 16/06/2010 @ 21:00:21, in Umorismo, linkato 39 volte)

Un collega mi ha raccontato di una scritta trovata anni fa sulle 1000 lire..

"

Nella vita c'e' ghiaccio per tutti: solo per i ricchi d'estate, per i poveri d'inverno

                                                                                                                                         "

 

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Di Admin (del 27/04/2010 @ 23:16:20, in Economia, linkato 363 volte)

Il vitto e l'alloggio fanno parte della retribuzione mensile.


Normalmente non vengono espressi in valore monetario e sommati alla paga mensile, poiché il lavoratore durante la prestazione lavorativa ne usufruisce in natura.


Tali valori convenzionali sono utili per il calcolo della retribuzione mensile convenzionale, per il calcolo delle ferie, 13^mensilità e TFR, nonché ai fini della determinazione dell’importo del contributo INPS da versare.
 

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Di Admin (del 27/04/2010 @ 22:17:56, in Economia, linkato 301 volte)

Indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore domestico ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi (dal lunedì al sabato, escluse le domeniche e le festività infrasettimanali), da fruire preferibilmente, tenendo conto delle esigenze del datore di lavoro, nel periodo giugno-settembre. Durante il periodo di ferie al lavoratore spetta, per ogni giornata, un ventiseiesimo della retribuzione mensile, comprensiva della eventuale indennità sostitutiva per il vitto e per l’alloggio. In caso di retribuzione oraria occorre prendere a riferimento il numero di ore effettuate nel mese precedente e dividerle per 26, ottenendo così il numero di ore equivalente ad un giorno di ferie.

Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti.

Durante il periodo di ferie, il lavoratore ha diritto, per ogni giornata, ad 1/26 della retribuzione mensile, comprensiva della eventuale quota sostitutiva per vitto e alloggio.

In caso di licenziamento o dimissioni spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi dei periodi di ferie quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato.

Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana cha abbia la necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio.

Esempio:

Per un lavoratore che effettua un orario di 12 ore settimanali e che nel mese immediatamente precedente alle ferie ha lavorato in totale 52 ore (considerando un mese composto da quattro settimane e due giorni), il numero di ore equivalente per ogni giorno di ferie si ottiene dividendo il numero delle ore lavorate (52) per 26, cioè 2: considerando una retribuzione oraria di 8,66 €, possiamo calcolare che ogni giorno di ferie deve essere retribuito con 8,66 € x 2 = 17,32 €.
Il datore di lavoro e' tenuto al versamento dei contributi anche durante le ferie, con le solite modalita'. Al lavoratore che non ha raggiunto un anno di servizio spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato (si considera mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario). Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento ne' durante il periodo di malattia o infortunio. Per calcolare le ferie, le frazioni di anno si calcolano in dodicesimi e si arrotondano sempre per eccesso.
 
Il periodo di ferie non matura durante il periodo di prova.
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Di Admin (del 27/04/2010 @ 22:15:13, in Economia, linkato 731 volte)

Retribuzione oraria effettiva per colf e badanti.

Partendo dalla retribuzione mensile, si determina la retribuzione oraria effettiva come segue:

  • si moltiplica la retribuzione mensile per 13
  • si divide l’importo ottenuto per 12
  • si divide per le ore mensili

Partendo dalla retribuzione oraria, si determina la retribuzione oraria effettiva come segue:

  • si determina il rateo orario della 13^, dividendo la paga oraria per 12
  • si aggiunge la paga oraria all’importo ottenuto

Considerando che, in media, una mensilità e' composta da  4,33 settimane, ossia 52 (n. settimane annue) : 12 (n. mensilità annue) = 4,33, e' possibile individuare una media delle ore contributive trimestrali,  moltiplicando le ore di lavoro settimanali per 4,33 per 3.

Il calcolo della retribuzione oraria effettiva e' essenziale nel caso in cui il rapporto di lavoro sia fino a 24 ore settimanali.

Per tale calcolo all'ora oraria convenuta va sommata, come gia' detto, anche la quota di tredicesima (8,33% della quota oraria) e, dove applicabile, la quota di vitto e alloggio per i lavoratori conviventi.
 
Esempio: se la retribuzione oraria convenuta è di 5,45 Euro l'importo deve essere aumentato della quota di 13a dunque 5,45 * 1,0833 = 5,90 Euro. Se il lavoratore è anche convivente l'importo orario deve essere aumentato anche della quota convenzionale di vitto e alloggio di ogni giornata lavorativa quindi, ad esempio, per un mese di 22 giorni lavorativi (nell'esempio il lavoratore svolge il proprio compito dal lunedì al venerdi) la quota da aggiungere ai 5,90 Euro ottenuti sarà la seguente:
 
4,77 (valore nel 2008) * 22 = 104,94, diviso le ore lavorative del mese, esempio 176, la quota oraria da aggiungere risulta 0,5962 (104,94 diviso 176).
 
La quota di retribuzione oraria effettiva diventa dunque
5,90 + 0,5962 = 6,4962

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Di Admin (del 27/04/2010 @ 21:00:45, in Economia, linkato 68 volte)

Tredicesima

Spetta indipendentemente dall’orario giornaliero e dal numero di giorni settimanali in cui si effettua la prestazione lavorativa.
La tredicesima mensilita' corrisponde ad un dodicesimo dell’intera retribuzione annua, che i datori di lavoro devono pagare ai loro collaboratori familiari entro il mese di dicembre (entro le festivita' natalizie). La tredicesima matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto.

Esempio:
Per un lavoratore che ha lavorato dal 1 aprile al 31 dicembre con una retribuzione mensile di 700€ il calcolo è: 700 € x 9(mesi lavorati):12 = 525 €
 
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Di Admin (del 27/04/2010 @ 20:38:52, in Economia, linkato 156 volte)

Come si calcola, partendo dal lordo orario lo stipendio lordo mensile di una colf ?

Semplice...

Supponiamo che la paga oraria lorda sia 6,5 euro e che faccia 16 ore settimanali, allora:

16ore * 4.33 (coeff fisso)=69.28 *6.50=450.32

4,33 e' il coefficiente convenzionale di settimane in un mese.

Per ricavare la paga annuale ?

Supponendo che lavori 12 mesi annui basta moltiplicare per 12 (tot = 5403,84).

Per calcolare il tfr si divide per 13,5

5403,84/13.5= 400.28

Saluti.

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Di Admin (del 27/04/2010 @ 02:50:28, in Economia, linkato 22 volte)
Festività

Sono considerate festività le seguenti giornate:

  • 1° gennaio
  • 6 gennaio
  • lunedì di pasqua
  • 25 aprile
  • 1° maggio
  • 2 giugno
  • 15 agosto
  • 1° novembre
  • 8 dicembre
  • 25 dicembre
  • santo patrono
  • 26 dicembre

In caso di festività coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in un'altra giornata da concordare o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione mensile comprensiva della quota del vitto e dell'alloggio (se corrisposti), vale a dire:

Retribuzione oraria x ore contrattuali settimanali x 4,33  = 1/26 Retribuzione mensile
26

in aggiunta, se spettanti, le indennità di vitto ed alloggio.

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Di Admin (del 27/04/2010 @ 01:39:40, in Economia, linkato 22 volte)

Per il calcolo dei contributi si parte dalla paga oraria effettiva.

Va considerato che, in media, una mensilità e' composta da  4,33 settimane, ossia 52 (n. settimane annue) : 12 (n. mensilità annue) = 4,33, e' quindi possibile individuare una media delle ore contributive trimestrali,  moltiplicando le ore di lavoro settimanali per 4,33 per 3.

Il calcolo della retribuzione oraria effettiva e' essenziale nel caso in cui il rapporto di lavoro sia fino a 24 ore settimanali.

L’INPS ha stabilito che in ogni trimestre vanno computate le ore retribuite nelle settimane intere (domenica-sabato), i cui sabati cadono all’interno del trimestre stesso.

Pertanto, il I° Trimestre dell’anno, può anche aver inizio alla fine dell’anno precedente.

Ad esempio, il  I° Trimestre 2009 ha avuto inizio il 28 dicembre 2008, in quanto l’ultimo sabato che rientra nel IV° Trimestre 2008 era il 27 dicembre

Il totale delle settimane contributive annue sono 52, quindi ciascun trimestre è costituito da 13 settimane

Esempio 1 - calcolo di un versamento trimestrale (fino a 24 ore settimanali):

 

Orario settimanale: 18 ore Retribuzione oraria : € 6,20
Giorni di lavoro settimanale: 3 Nessuna indennità di vitto e alloggio

Paga Oraria

€ 6,20

totali ore trimestrali:

18 x 52 : 12 x 3 = 234 ore
oppure

18 x 13 = 234 ore
Retribuzione oraria effettiva:

€ 6,20 x 13 : 12 = € 6,72

Totale contributo da versare:

€ 1,34 x 234 = € 313,56

Di cui a carico della lavoratrice

€ 0,32 x 234 = € 74,88

 

Esempio 2 - calcolo di un versamento trimestrale (fino a 24 ore settimanali):


Orario settimanale: 18 ore Retribuzione oraria: € 6,20
Giorni di lavoro settimanale: 3 Con indennità di vitto (solo pranzo)

Paga Oraria percepita:

€ 6,20

Totale ore trimestrali:

18 x 52 : 12 x 3 = 234 ore
oppure

18 x 13 = 234 ore
Valore orario di un pasto:

1,709 x 39 = 66,65 : 234 = € 0,28
oppure

1,709 x 3 = 5,13 : 18 = 0,28
Retribuzione oraria effettiva: (€ 6,20 + € 0,28) x 13 : 12 = € 7,02
Totale contributo da versare: € 1,34 x 234 = € 313,56
Di cui a carico della lavoratrice € 0,32 x 234 = € 74,88

 

Esempio 3 - calcolo di un versamento trimestrale (oltre le 25 ore settimanali):


Orario settimanale 44 ore Retribuzione oraria € 6,20 (irrilevante)
  Nessuna indennità di vitto e alloggio (irrilevante)

Totali ore trimestrali:

44 x 52 : 12 x 3 = 572 ore
oppure

44 x 13 = 572 ore
Totale contributo da versare:

€ 0,98 x 572 = € 560,56

Di cui a carico della lavoratrice

€ 0,23 x 572 = € 131,56

 

Ai fini contributivi i giorni di ferie vengono conteggiati come segue:

  • considerare il numero di ore lavorate nelle 4 settimane precedenti l’inizio delle ferie
  • dividere questo numero per il numero fisso 24
  • ciò che si ottiene e' il numero di ore giornaliere da assoggettare al contributo convenzionale per ciascun giorno di ferie
  • si moltiplica l’importo ottenuto per i giorni di ferie goduti

Scadenze:

Le scadenze di versamento sono trimestrali:

  • dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre (gennaio-marzo)
  • dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre (aprile-giugno)
  • dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre (luglio-settembre)
  • dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre (ottobre-dicembre)
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